Statuto

STATUTO

TITOLO 1° – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art.1
Denominazione – Sede – Durata
L’ “ASAMAR – EMILIA ROMAGNA”, denominata per esteso “ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI e MEDIATORI MARITTIMI dell’EMILIA ROMAGNA”, è una libera Associazione apolitica, la cui competenza territoriale si estende a tutti i porti commerciali e turistici presenti nella Regione.
L’ Associazione ha sede in Ravenna.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale in altro indirizzo e di istituire Sezioni locali nei porti ricompresi nella competenza territoriale dell’Associazione, definendone le eventuali competenze.
L’ Associazione è espressione unitaria delle Sezioni locali che la compongono e, attraverso queste, delle imprese che ne fanno parte e che esercitano l’attività di raccomandazione marittima e di mediazione marittima, a norma delle leggi che disciplinano le attività suddette.
L’ Associazione ha durata illimitata.

Art.2
Scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto, in via principale ed essenziale, la realizzazione degli scopi primari indicati nel presente Statuto, quali:
a) indirizzare e supportare l’azione delle singole Sezioni locali, ove costituite;
b) favorire le iniziative volte a valorizzare la funzione delle imprese e dei singoli associati nelle loro diverse specializzazioni, ed a favorire una costruttiva collaborazione fra loro;
c) studiare e possibilmente risolvere, dando la necessaria assistenza, i problemi di carattere tecnico, economico, organizzativo e sindacale di interesse degli associati;
d) rappresentare e/o tutelare presso qualsiasi Ente o Amministrazione pubblica o privata gli interessi e i diritti morali ed economici della categoria e degli associati;
e) promuovere e/o favorire iniziative che si ritengano comunque utili agli interessi delle categorie associate;
f) provvedere alla nomina e/o designazione di rappresentanti dell’Associazione, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle Sezioni locali, in tutti quegli Enti, Uffici ed Organizzazioni nei quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta od ammessa;
g) raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l’attività esercitata dagli associati, provvedendo allo scambio di informazione tra gli stessi; curare la pubblicazione di prontuari, monografie e periodici riguardanti l’attività stessa;
h) prestare assistenza alle imprese associate predisponendo a tale fine idonei servizi. L’eventuale esercizio di attività commerciali, di beni e/o servizi, potrà unicamente essere svolta a sostegno delle finalità istituzionali dell’Associazione.
i) vigilare che gli associati si attengano a quanto previsto dal “Codice Etico e di Comportamento” redatto da Federagenti e che si intende richiamato nel presente Statuto.
Al fine di agevolare le attività imprenditoriali degli associati, l’associazione può costituire o assumere partecipazioni in società, cooperative o consorzi in genere.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi attività complementare alle precedenti che venga giudicata idonea a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo 2° – ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

Art. 3
Aderenti
Possono chiedere di far parte dell’associazione:
a) – imprese o società che esercitano attività di raccomandazione e i cui titolari, legali rappresentanti o institori siano legalmente iscritti nell’elenco dei Raccomandatari Marittimi tenuto dalle competenti C.C.I.A.A.;
b) – imprese o società che esercitano l’attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi, i cui titolari, legali rappresentanti o institori siano iscritti nei ruoli dei mediatori marittimi delle competenti C.C.I.A.A.;
c) – agenti di compagnie Aeree;
d) – imprese o società che esercitano l’ingaggio, l’arruolamento o la gestione di equipaggi di navi volandiere e di linea i cui titolari, legali rappresentanti o institori siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle competenti C.C.I.A.A.

Art.4
Modalità di Associazione
La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione e deve contenere la necessaria documentazione, che certifichi quanto previsto dall’Art.3.
Ogni impresa deve inoltre comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno all’Associazione, il quale è titolato a partecipare alla vita associativa; detta persona deve essere scelta nell’ambito delle seguenti figure:
– rappresentante legale;
– socio e/o amministratore;
– institore;
– dirigente;
dell’impresa stessa.
Al fine di garantire la continuità nella partecipazione alla vita associativa il rappresentante designato dall’azienda, in caso di proprio impedimento, può farsi sostituire, con delega scritta, da altra persona scelta nell’ambito delle figure aziendali sopracitate.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art.5
Obblighi dell’associato
La domanda di iscrizione impegna l’associato
a) all’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto ed al pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative nelle misure e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, anno per anno.
Non è previsto il rimborso delle quote ai soci che recedano o vengano radiati.
L’iscrizione si intende a tempo indeterminato salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R..
Ad ogni associato verrà consegnato un certificato attestante la sua iscrizione all’Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima.
E’ pure data facoltà all’associato di fregiare la propria carta da lettere con l’emblema dell’Associazione.

Art.6
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l’associato dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui all’art.5;
b) per cancellazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito alla perdita da parte dell’associato dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione o per perdita dei diritti civili dell’associato;
c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nei pagamenti delle quote associative;
d) per radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri nei confronti dell’associato che si sia reso indegno di appartenere all’Associazione o che comunque abbia compiuto atti contrari agli interessi morali e materiali dell’Associazione o che non abbia rispettato quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento.
I provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione dell’Associato vanno comunicati all’interessato mediante lettera raccomandata A.R.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all’Assemblea Generale, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Presidente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Generale affinchè deliberi insindacabilmente e definitivamente in merito.

TITOLO 3° – ORGANIZZAZIONE.

Art.7
Costituzione delle Sezioni Locali dell’Associazione
In conformità a quanto previsto all’art. 1, le agenzie marittime associate che operano in ciascun porto ricompreso nella competenza territoriale dell’Associazione, singolarmente o in associazione tra loro, possono richiedere al Consiglio Direttivo dell’Associazione di costituirsi in Sezione Locale.
Compiti e funzione della Sezione locale
Le Sezioni locali provvedono a:
a) indicare il rappresentante di ciascuna Sezione locale ed i consiglieri di loro spettanza, in base quanto stabilito dal seguente art. 12, affinchè vengano nominati nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
b) indicare al Consiglio Direttivo dell’Associazione i nominativi di ogni Sezione Locale da designare in tutti gli Enti, Uffici o Organizzazioni in seno ai quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta ed ammessa.
c) Nessuna carica e/o rappresentanza può essere conferita a rappresentanti di associati morosi.
d) rappresentare l’Associazione e/o tutelare, presso qualsiasi Ente o Amministrazione pubblica o privata, gli interessi e i diritti morali ed economici delle Agenzie marittime associate che operano nella competenza territoriale della Sezione Locale.
Rinnovo delle cariche di pertinenza della Sezione locale
I Consiglieri indicati dalle Sezioni locali decadono con il decadere delle cariche relative agli Organi Direttivi dell’Associazione.
Il rappresentante nominato è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo; così come sono riconfermabili, a scadenza dei relativi mandati, i rappresentanti della Sezione Locale nominati e/o designati dall’Associazione in tutti quegli Enti, Uffici o Organizzazioni in seno ai quali tale rappresentanza si sia ravvisata necessaria o sia richiesta ed ammessa.
Contribuzione all’attività della Sezione locale
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ove ne ravvisi la necessità, provvede a stabilire l’entità dei contributi da versare alla Sezione Locale per il conseguimento degli scopi che si prefigge di conseguire, comunque uniformati alle finalità dell’Associazione.

Art.8
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite e possono essere assunte soltanto dagli associati.

Art.9
Assemblea
L’Assemblea Generale è l’organo fondamentale dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote associative.
In caso di impedimento del proprio rappresentante designato, di cui all’art.4, gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta:
– da altro associato;
– da altra persona, della stessa impresa associata, purchè in possesso di uno dei requisiti di cui all’art.4, 2° comma; ciò limitatamente a casi saltuari ed in via eccezionale.
Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea Generale ha il compito di:
a) esaminare i problemi di ordine generale interessanti gli associati ed emanare direttive sull’attività dell’Associazione e/o delle Sezioni locali che la compongono;
b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
c) ratificare la nomina dei Consiglieri indicati nelle Sezioni Locali, secondo quanto disposto dal seguente art.13;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
e) approvare annualmente i rendiconti Preventivi e Consuntivi;
f) deliberare sui ricorsi ai provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione di associati presi dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sulle attività dell’Associazione e su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto e che siano posti all’ordine del giorno.

Art.10
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all’anno; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo – a maggioranza – lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/4 dei voti spettanti agli associati che abbiano diritto di partecipare all’assemblea.
La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o telex o telefax o altro mezzo di comunicazione elettronico, digitale, informatico da inviarsi agli associati almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
In casi di particolare urgenza il termine suddetto può essere ridotto a cinque (5) giorni.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente
dell’Associazione, assistito da un Segretario, che può essere persona non associata, e le deliberazioni devono constare da verbale, redatto nell’apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In caso di assenza del Presidente, l’assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Art.11
Deliberazioni dell’Assemblea
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’argomento da trattare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei voti più uno spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
Ogni associato ha diritto ad un (1) voto ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
Gli associati con oltre dieci dipendenti regolarmente iscritti a libro paga, per i quali viene versata la deliberata contribuzione all’Associazione, hanno diritto a voti supplementari come di seguito indicato:
– da undici (11) dipendenti fino a venti (20) dipendenti, un (1) voto supplementare;
– da ventuno (21) dipendenti e oltre, due (2) voti supplementari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati.
Le votazioni dell’assemblea in tema di nomine devono essere fatte con scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, il Presidente stabilisce il sistema di votazione.
In caso di assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo approva un regolamento per le elezioni, da inviare insieme alla convocazione dell’assemblea.
Le Agenzie marittime associate che risultino morose trenta (30) giorni prima del giorno previsto per il rinnovo degli Organo associativi non sono ammesse al voto, né i suoi rappresentanti possono assumere incarichi associativi.

Art.12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Le Sezioni con più di dieci (10) associati, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 7 (Compiti e funzioni della Sezione locale, lettera a); hanno diritto a nominare due (2) Consiglieri nel Consiglio Direttivo.
Assumono la carica di Consiglieri nel Consiglio Direttivo dell’Associazione, i Consiglieri nominati ed eletti secondo quanto disposto all’art. 9.b.
Fa pure parte del Consiglio Direttivo il Presidente del Gruppo Giovani dell’ Associazione, se istituito.
Fa, inoltre, parte del Consiglio Direttivo, membro di diritto senza diritto di voto, anche il Presidente immediatamente precedente che prende il nome di “Past President”.
Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti, eccezion fatta per il Past President, il Consiglio stesso ha facoltà di provvedere alla propria integrazione tenendo presente la graduatoria precedente dei non eletti.
I componenti così designati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.
Ai fini dell’opportuno coordinamento con le attività e gli scopi dell’Associazione, possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Consiglio medesimo, senza diritto di voto e per la durata del loro incarico, i rappresentanti di imprese associate che ricoprono incarichi in Enti, Associazioni o Istituti che svolgono attività connesse con la portualità e/o con i traffici marittimi o aerei e che a tale incarico siano addivenuti per designazione del Consiglio Direttivo stesso o per nomina esterna ed in tale caso ne abbiano dato comunicazione scritta al Presidente.

Art.13
Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) eleggere il Presidente;
b) eleggere il Vice Presidente, su indicazione del Presidente;
c) proporre all’Assemblea la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) nominare le Commissioni interne;
e) nominare o designare i rappresentanti dell’Associazione e/o delle Sezioni locali, scelti normalmente fra gli associati, in tutti quegli Enti, Uffici o Organizzazioni in seno ai quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta ed ammessa. Le persone nominate hanno l’obbligo di mantenersi in stretto raccordo con il Presidente dell’Associazione e, nel caso, con il rappresentante della Sezione locale, per seguirne gli indirizzi;
f) deliberare sull’adesione o iscrizione dell’Associazione ad Enti e ad Associazioni aventi finalità di interesse delle Aziende Associate;
g) deliberare sull’accettazione delle domande di iscrizione;
h) deliberare sulla cancellazione ed espulsione degli associati, nei casi di cui all’art.
6 lettere b), c);
i) deliberare sulla radiazione degli associati, sentita la proposta del Collegio dei Probiviri all’uopo interpellato;
l) stabilire gli importi dei contributi e delle quote associative, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, nonchè le modalità di applicazione e di esazione nei confronti degli associati;
m) stabilire gli importi che i Raccomandatari Marittimi debbono versare all’Associazione, per ogni nave agenziata. Tale contributo associativo è variabile in base alla TSL (Tonnellata di Stazza Lorda);
n) curare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione con facoltà di delega al Presidente;
o) approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
p) deliberare sull’assunzione o il licenziamento del personale della Segreteria e dell’eventuale Segretario dell’Associazione, stabilendone le mansioni e i compensi;
q) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
r) dare il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Presidente;
s) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
t) deliberare, all’occorrenza, la variazione della sede sociale dell’Associazione, secondo a quanto previsto all’art. 1.

Art.14
Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nonchè tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto con preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di comprovata urgenza.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni devono essere annotate in apposito libro verbali e sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Ogni consigliere ha diritto ad un (1) voto. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente o da un terzo (1/3) dei Consiglieri. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente;
nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.
I Consiglieri assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli fino alla successiva assemblea generale, tenendo presente quanto stabilito all’art.12.

PRESIDENTE

Art.15
Funzioni del Presidente
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
La durata della sua carica coincide e non può superare quella del Consiglio Direttivo che presiede.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’Associazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Spetta al Presidente:
a) presiedere l’assemblea, in conformità a quanto previsto dal precedente art.9, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dal precedente art.14, fissando gli argomenti all’ordine del giorno;
c) dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) proporre la candidatura di un Consigliere per la nomina a Vice Presidente;
e) incaricare a suo giudizio, uno o più membri del Consiglio Direttivo a seguire “particolari problematiche” nell’interesse degli associati.
Il Presidente rimane obbligato a riferire in Consiglio Direttivo :
– sui risultati conseguiti dai Consiglieri incaricati a seguire le “problematiche” delegate;
– vigilare sulla disciplina;
– adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dal Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Art.16
Funzioni del Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione è il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. La sua durata in carica è legata alla permanenza in carica del Presidente che lo ha designato.
Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del governo dell’Associazione.
In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al Vice Presidente.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si rendesse vacante la carica di Presidente in corso di mandato, il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente sino a conclusione del biennio, al termine del quale il Consiglio Direttivo uscente convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto all’art. 9.b).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.17
Composizione del Consiglio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi i quali nominano fra essi un Presidente e due supplenti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea Generale fra gli associati, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali possono partecipare senza diritto di voto.

Art.18
Compiti e funzione del Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori hanno il compito di controllare nella maniera più ampia la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Essi si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi; riferiscono all’Assemblea ad ogni chiusura di esercizio ed ogni qualvolta lo ritengano necessario con relazione scritta.
Per gli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale che sarà annotato in apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.19
Composizione del Collegio dei probiviri
L’Assemblea Generale nomina un Collegio di tre probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il Collegio, sciegliendolo nel suo seno, nomina un Presidente.
I Probiviri sono scelti fra i rappresentanti legali, institori e/o dirigenti delle ditte o società associate, che in passato hanno ricoperto incarichi in seno agli organi direttivi dell’Associazione; devono avere almeno 40 anni di età compiuti nel giorno della nomina.
Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso verrà sostituito dal membro supplente più anziano di età.

Art.20
Compiti e funzione del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri deve essere richiesto di parere consultivo dal Consiglio Direttivo in materia di radiazione degli associati (vedi art.6, lettera d) ).
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare ed esprimere pareri su eventuali richieste relative alla corretta interpretazione delle norme statutarie.

GRUPPO GIOVANI

Art. 21
Gruppo Giovani
L’Associazione ha facoltà di costituire il “Gruppo Giovani”; nel qual caso il suo Presidente sarà cooptato, senza diritto di voto, in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’attività del Gruppo Giovani verrà regolamentata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ispirato al corrispondente Regolamento Federagenti,

COMMISSIONI

Art.22
Composizione e compiti delle Commissioni
Il Consiglio Direttivo nomina le Commissioni ritenute necessarie per un miglior funzionamento dell’Associazione e delle Sezioni locali che la compongono.
Le Commissioni avranno un massimo di 4 membri che, in parte, potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.
La presidenza della Commissione è riservata ad un componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ciascuna Commissione può utilizzare, a supporto, il personale dipendente dell’Associazione.
Le Commissioni hanno solamente poteri propositivi.
Le Commissioni devono esaminare e sviluppare gli argomenti di loro competenza portando le conclusioni al Consiglio Direttivo della Associazione per le decisioni conseguenti.

SEGRETERIA

Art.23
Funzioni della Segreteria
La Segreteria ha sede negli uffici dell’Associazione e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo e la direzione del Segretario, se nominato, svolge tutte le mansioni ad essa affidate dagli Organi Direttivi dell’Associazione.
La Segreteria dell’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti da leggi e norme vigenti, è tenuta a tenere aggiornato:
– il Registro delle Imprese associate;
– il Registro dei rappresentanti delle Imprese associate;
– il Registro dei rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni Pubbliche e/o Private;
– l’archivio dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– l’archivio dei verbali del Consiglio Direttivo.
La Segreteria dell’Associazione è, inoltre, tenuta a vigilare sul corretto incasso dei contributi associativi e ad informare il Presidente qualora si verifichino casi di morosità.
Il Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il tipo di rapporto economico e contrattuale, assume il personale dipendente della Segreteria.

Titolo 4° – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO.

Art.24
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili e immobili o dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o in altro modo, vengano comunque in possesso dell’Associazione;
b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art.25
Entrate ordinarie
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dall’ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art.26
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell’anno in corso che, accompagnati da una relazione illustrativa, verranno sottoposti all’Assemblea Generale per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci di Previsione e Consuntivi sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea che deve discuterne l’approvazione. Salvo diversa disposizione di legge, durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali.

TITOLO 5° – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art.27
Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto sociale sono deliberate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art.28
Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari o per volontà degli associati espressa dall’Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Art.29
Liquidazione del Patrimonio associativo
Salvo diversa disposizione di legge, allo scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, il suo eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad al-tra Associazione avente analoghe finalità, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 30
Disposizioni generali
Per quanto non disposto con le norme che precedono, si fa riferimento alle disposizioni di legge.